Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3284 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3284 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13566/2019 R.G. proposto da:
NOME NOME, già rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME NOME NOME, NOME NOME,
-intimati- nonché nei confronti di
NOME NOME, NOME NOME, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 2229/2018 depositata il 24.10.2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20.1.2026 e a seguito della riconvocazione dell’11.2.2026 .
RILEVATO CHE:
-è ritualmente avvenuta, a NOME COGNOME personalmente in data 14.1.2025, la comunicazione del decesso del suo unico legale costituito, AVV_NOTAIO COGNOME, e della fissazione dell’adunanza camerale del 12.3.2025 (sulla necessità di tale comunicazione in caso di morte dell’unico difensore della parte nel giudizio di legittimità, cfr. Cass. sez. un. 13.1.2006 n. 477, per tutte),
-dopo tale comunicazione la ricorrente ha inteso costituirsi con l’AVV_NOTAIO, depositando il 3.3.2025 l’atto di costituzione di nuovo procuratore del 26.2.2025, con allegata la procura rilasciata il 17.9.2022 al suddetto legale, autenticata in calce dallo stesso AVV_NOTAIO,
-con ordinanza interlocutoria n. 8332/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha provveduto alla relativa attività, nel termine fissato, il difensore della ricorrente nominato con le modalità sopraesposte,
–NOME e NOME COGNOME, benché le notifiche nei loro confronti siano state eseguite con consegna degli atti, non hanno svolto difese;
CONSIDERATO CHE:
-la procura rilasciata da NOME COGNOME all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è nulla, in quanto la facoltà dell’AVV_NOTAIO nominato in sostituzione, o in aggiunta al difensore originariamente designato, di autenticare personalmente la firma per procura del cliente in calce, o a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore, è stata introdotta nell’art. 83 comma 3° c.p.c. per la prima volta dall’art. 45 comma 9 lettera a) della L. 18.6.2009 n. 69, a decorrere dal 4.7.2009; ai sensi dell’art. 58 comma 1 di tale legge, la disposizione si applica solo ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore di quella legge (Cass. 13-5-2025 n. 12833, Cass. 19-4-2022 n. 12434, Cass. 9-8-2018 n. 20692, Cass. 30-6-2015 n. 13329), mentre nel caso di specie il giudizio è
stato iniziato davanti al Tribunale di Catania da NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto di citazione notificato il 19.12.2007,
-pertanto, l ‘ attività d’integrazione del contraddittorio posta in essere dall’AVV_NOTAIO in forza di procura nulla non è validamente riferibile alla ricorrente (sulla nullità della notifica richiesta da procuratore non abilitato perché esercente extra districtum , o perché non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione, Cass. 21.4.2017 n. 10102),
-comunque, in base all’art. 137 c.p.c. legittimata a chiedere le notifiche degli atti giudiziali è anche la parte personalmente (Cass. 4-2-2020 n. 2415, Cass. 8-3-2016 n. 4520) e non vi sono dubbi sul fatto che le notifiche effettuate a NOME e NOME COGNOME per l’ integrazione del contraddittorio rispettivamente il 4.6.2025 e il 10.6.2025, ricevute dalle destinatarie, pur eseguite su richiesta dell’AVV_NOTAIO senza una valida procura, sono comunque state effettuate a favore della ricorrente, per cui non possono ritenersi inesistenti, ma sono nulle,
-infatti, la sentenza delle Sezioni Unite n.14916 del 20.7.2016 ha evidenziato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità,
-di conseguenza, la precedente l’ordinanza che aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 co.1 c.p.c., non è rimasta totalmente ineseguita nel termine perentorio e perciò, a fronte della nullità delle notifiche eseguite, deve essere fissato un nuovo termine perentorio per la rinnovazione delle notifiche (sull’utilizzabilità dell’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. in caso di nullità delle notifiche eseguite
per integrazione del contraddittorio, Cass. 23-12-2011 n.13920, Cass. 237-2004 n. 13920, per tutte); il termine perentorio ora fissato, in quanto tale, non potrà essere nuovamente concesso;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. della notifica a integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente, a NOME COGNOME e NOME COGNOME, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione della Cassazione, in data 20.1.2026 e, a seguito di riconvocazione, in data 11.2.2026
La Presidente Linalisa COGNOME