Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6758/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– controricorrenti – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI CATANIA n. 20461/2017 depositata il 16/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con decreto ingiuntivo del 18 ottobre 2017 il Tribunale di Catania ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE di pagare all’avvocato NOME COGNOME la somma di €115.236,00 a titolo di compensi professionali.
1.1. Con atto di citazione del 5 dicembre 2017 l’ente ingiunto proponeva opposizione. Si costituiva il professionista eccependo, tra l’altro, la nullità della procura alle liti perché la sottoscrizione non era leggibile e il soggetto conferente non era identificabile.
Disposto il mutamento di rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale, con ordinanza del 16 novembre 2018, dichiarava inammissibile l’opposizione per nullità della procura.
Avverso tale decisione proponeva ricorso straordinario per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resistevano con controricorso NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME deceduto in data 15.08.2018.
Entrambe le parti depositavano memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 2642 depositata il 04.02.2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte rimetteva il ricorso alla Seconda Sezione Civile, posto che la controversia in oggetto rientra nella competenza tabellare della Sezione indicata ( ex art. 7bis del R.D. 10 gennaio 1941, n. 12).
Il ricorso veniva fissato per la trattazione all’udienza dell’08.03.2024 innanzi a questo Collegio.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art . 83 cod. proc. civ. rilevando che l’istituto ricorrente è un ente pubblico, in
particolare un RAGIONE_SOCIALE della Regione Sicilia al quale compete, tra l’altro, la nomina del rappresentante legale dell’ente. Ai sensi dell’art. 9 dello statuto, il Presidente è il rappresentante legale dell’istituto e lo rappresenta in giudizio. Conseguentemente, l’identità del soggetto in capo al quale ricondurre i poteri rappresentativi dell’ente sarebbe di dominio pubblico e agevolmente evincibile dai decreti dell’assessorato regionale. In particolare, il decreto assessoriale dell’8 luglio 2016 identifica il Commissario straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE nella persona di NOME COGNOME. Pertanto, conclude il ricorrente, l’illeggibilità della firma non poteva condurre ad una pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per nullità della procura.
1.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, relativa alla sua mancata notifica agli eredi di NOME COGNOME, deceduto in data 15.08.2018.
Va a riguardo richiamato l’indirizzo espresso, tra le ultime, nella pronuncia 12183/21, che ha affermato che ,in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed
eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell’evento interruttivo impedisca l’operare delle preclusioni già maturate a carico di quest’ultima.
Inoltre, le modalità di notifica del ricorso (non agli eredi ma al defunto NOME COGNOME), delle quali si lamentano i controricorrenti, non hanno evidentemente impedito a questi ultimi, come risulta per tabulas dalla proposizione e dal contenuto del tempestivo controricorso, di ricevere l’atto processuale in questione, relativo a questo procedimento, tanto da depositare un controricorso che contesta anche l’inammissibilità dell’impugnazione da cui, in ogni caso, la sanatoria ex art. 156, comma 3 cod. proc. civ.
Nella sostanza, quindi, deve concludersi, in applicazione dei predetti principi, che la notifica della sentenza in questione, in difetto dell’allegazione di alcuna specifica lesione del diritto di difesa della ricorrente, non è affetta da invalidità, che in ogni caso sarebbero state sanate dal conseguimento dello scopo dell’adempimento, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
1.2. Tanto premesso, il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
La censura è inammissibile nella parte in cui si allega, in sede di legittimità, la documentazione relativa all’individuazione del legale rappresentante dell’istituto, a ciò ostando il disposto dell’articolo 372 cod. proc. civ.
1.3. Il motivo è infondato. Come esaustivamente messo in rilievo dai controricorrenti, l’orientamento di questa Corte in tema di procura alle liti illeggibile rilasciata da legale rappresentante, è nel senso di richiedere che il nome del conferente sia per lo meno indicato nel testo (o dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta)
unitamente alla sua specifica qualità di legale rappresentante; ove, invece, la procura sia priva (nel testo ovvero nell’intestazione dell’atto), dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come nei casi decisi da Cass. 3 maggio 2004, n. 8320, Cass. n. 17.07.2014, n. 16366, cit. in ricorso, ove il conferente risultava essere il Sindaco pro tempore ), essa è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ. , onerando, così, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede (tra le tante: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8930 del 29/03/2019, Rv. 653304 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018, Rv. 651042 -01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16634 del 05/07/2017, Rv. 644929 -01, cit. nel ricorso in modo inconferente; Cass. 7 novembre 2013, n. 25036), senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7589 del 16/03/2023, Rv. 667220 -01; Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021, Rv. 662858 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020, Rv. 659395 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018, Rv. 650641 – 01).
Non può, dunque, trovare accoglimento la tesi del ricorrente, in virtù della quale l’identità della persona fisica che riveste pro tempore il ruolo di Presidente di un ente pubblico è un dato pubblico accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sia per le difficoltà oggettive di individuarne la funzione effettiva rivestita (Presidente) abbinata alla
qualità di rappresentante legale, essendo necessario in tal caso scrutinare lo Statuto dell’ente; sia perché, in ogni caso, in una procura priva dell’indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, ove tale nominativo non possa neppure desumersi dall’atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze dello Statuto o con altro mezzo, «rimane, in ogni caso, indimostrata l’effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell’autografia, da parte del difensore, non si riferisce … anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l’individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell’atto processuale cui accede siffatta procura» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7765 del 18/03/2021, Rv. 660751 – 01).
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori di parte controricorrente che ne hanno fatto richiesta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 4.272,00 per compensi, oltre ad
€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda