Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2077 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 2077 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19584/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( ), che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in NOMEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( );
-controricorrente-
nonché contro
PREFETTURA DI RIETI, RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, COMUNE DI MANCIANO, PREFETTURA DI NOME;
-intimati- avverso SENTENZA del TRIBUNALE NOME n. 3088/2021, depositata il 22 febbraio 2021. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto che il
ricorso, pur ammissibile, sia rigettato.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione avverso una serie di cartelle esattoriali emesse, a titolo di sanzioni amministrative per l’importo complessivo di euro 85.216,53, da RAGIONE_SOCIALE Capitale, dalle Prefetture di RAGIONE_SOCIALE e di Rieti, nonché dal RAGIONE_SOCIALE di Manciano.
L’adito Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del giugno 2019, accolse in parte l’opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su talune pretese oggetto di contestazione, e condannò solidalmente le parti opposte al pagamento, in favore del COGNOME, del 50% RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquidò in complessivi euro 1.990,00.
-L’appello del COGNOME contro tale decisione, limitatamente al capo RAGIONE_SOCIALE spese processuali, veniva rigettato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza resa pubblica il 22 febbraio 2021, che confermava la pronuncia del primo giudice, pur integrandone la motivazione.
– Con ricorso affidato a tre motivi, NOME COGNOME ha impugnato la sentenza di appello deducendo: a ) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale sostanzialmente riformato la statuizione sulle spese processuali di primo grado per ‘in assenza
dello svolgimento di una domanda in tal senso’; b ) la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., non consentendo la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello di individuare la relativa ratio decidendi ‘rispetto alla statuizione formalmente assunta di rigetto dell’appello e di conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado’; c ) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale ‘sulla domanda di riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado nella parte in cui aveva violat o i cd. minimi tariffari’.
–RAGIONE_SOCIALE Capitale ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti soltanto intimati la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, la Prefettura di Rieti, il RAGIONE_SOCIALE di Manciano e l’RAGIONE_SOCIALE.
-La Sesta Sezione-3 ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso – inizialmente avviato alla decisione in camera di consiglio ex art. 380bis. 1 c.p.c. – in udienza pubblica. Il COGNOME ha depositato memoria e il pubblico ministero ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso, pur ritenuto ammissibile per essere valida la conferita procura alle liti.
Successivamente, la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione RAGIONE_SOCIALE questione di massima di particolare importanza, relativa alla validità RAGIONE_SOCIALE procura speciale rilasciata dal ricorrente.
-In prossimità dell’udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ribadendo le precedenti conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Questa Corte, a Sezioni Unite, è chiamata a pronunciarsi, su sollecitazione RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione, su una questione, di massima di particolare importanza, attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa RAGIONE_SOCIALE parte, e che presenti un
contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (EMAIL) e depositato telematicamente.
2. -L’ordinanza interlocutoria ha rammentato il percorso normativo e giurisprudenziale che ha segnato, rispetto al requisito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti, la portata applicativa dell’art. 83 c.p.c. e la risoluzione dei contrasti interpretativi sulla fattispecie RAGIONE_SOCIALE ‘congiunzione materiale’ tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica; si è soffermata sui principi di diritto enunciati dalla recente decisione di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022 (ossia, in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c. ad opera RAGIONE_SOCIALE legge n. 141/1997, del requisito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura ex art. 365 c.p.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non ri sulti evidente ‘la non riferibilità al giudizio di cassazione’); si è chiesta se tali principi possano estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale «non è concepibile … nessuna ‘congiunzione materiale’ tra ricorso e procura» e, quanto al caso in esame, neppure che una procura ‘cartacea’ possa ‘precedere’ (come trovasi indicato nella procura rilasciata dal COGNOME) un ricorso nativo digitale.
La Sezione rimettente, dopo aver escluso che il caso all’esame integri la fattispecie, introdotta nel contesto dell’art. 83 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, RAGIONE_SOCIALE procura redatta su ‘documento informatico separato sottoscritto con firma digitale’, osser va che anche la previsione normativa (introdotta dalla stessa legge del 2009) RAGIONE_SOCIALE procura alle liti ‘conferita su supporto cartaceo’ e di cui è trasmessa, da parte del difensore, ‘la copia informatica autenticata con firma digitale’, non attiene al requi sito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura e, riferendosi solo alla modalità RAGIONE_SOCIALE trasmissione, neppure, al fine di soddisfare il medesimo scopo in forza RAGIONE_SOCIALE ‘collocazione
topografica’, prevede una «eventuale ‘congiunzione mediante strumenti informatici’ tra (la copia digitale del)la procura cartacea e l’atto digitale con cui avviene la costituzione mediante strumenti telematici», come avviene, invece, per la fattispecie RAGIONE_SOCIALE procura redatta su documento informatico.
L’assenza, ‘in natura’, RAGIONE_SOCIALE ‘congiunzione materiale’ tra procura cartacea e ricorso digitale è ancor più netta -sostiene ancora l’ordinanza interlocutoria nel caso di specie, in cui il ricorso e la copia digitale RAGIONE_SOCIALE procura «risultano depositati agli atti separatamente, e non vi è alcuna ‘congiunzione mediante strumenti informatici’ tra i rispettivi documenti digitali (anche se parrebbe rispettata la previsione dell’art. 18, comma 5, secondo periodo, del DM n. 44 del 2011 sulla notificazione del ri corso …)».
Inoltre, soggiunge la Sezione rimettente, «in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale ‘per contenuto’ ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale ‘per collocazione topografica’, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere RAGIONE_SOCIALE specialità non può neanche considerarsi quanto meno integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene nel caso di ricorso anch’esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell’unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione’. E consentire ciò chiosa l’ordinanza n. 20176 del 2023 -finirebbe per risolversi in una sostanziale abrogazione ‘tacita’ dell’art. 365 c.p.c. ‘o, almeno, in una sua radicale elusione’.
Il Collegio rimettente osserva, altresì, che la previsione dell’art. 18, comma 5, secondo periodo, del d.m. n. 44/2011 parrebbe ‘equiparare la fattispecie RAGIONE_SOCIALE copia digitale RAGIONE_SOCIALE procura
cartacea allegata al messaggio di PEC con cui sono notificati atti giudiziali e quella RAGIONE_SOCIALE procura nativa digitale allegata allo stesso messaggio di PEC e, quindi, indirettamente, a quella RAGIONE_SOCIALE procura apposta in calce all’atto cui si riferisce’.
Tuttavia, si sostiene che una tale equiparazione, ai fini del caso di specie, non è prevista dall’art. 83 c.p.c. e la noma regolamentare, oltre a non disciplinare i requisiti di specialità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti e ‘le modalità di produzione e deposito deg li atti redatti su supporto cartaceo nel fascicolo telematico del PCT’ (dettando solo specifiche tecniche in materia di notificazioni degli atti da parte dei difensori), non può, comunque, neanche ‘derogare alla norma di rito primaria sul punto espressamen te dettata’.
L’ordinanza interlocutoria, pur escludendo sulla base RAGIONE_SOCIALE ricognizione che precede -che la procura difensiva redatta su supporto cartaceo per essere ritenuta una valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per ‘collocazione topografica’», evidenzia ‘che esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità RAGIONE_SOCIALE procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sos tanziale’.
A tal riguardo, viene posto in rilievo il passaggio motivazionale presente nella citata sentenza di queste Sezioni Unite n. 36057/2022, che -ad avviso del Collegio rimettente – «potrebbe in qualche modo, almeno apparentemente, avvalorare l’idea RAGIONE_SOCIALE possibile estensione dell’indirizzo interpretativo sulla possibilità di soddisfare il requisito di specialità RAGIONE_SOCIALE procura in virtù RAGIONE_SOCIALE ‘collocazione topografica’ RAGIONE_SOCIALE stessa, anche nell’ambito del processo civile telematico».
Tuttavia, parrebbe trattarsi, secondo l’ordinanza interlocutoria, ‘di un mero obiter dictum , in quanto il contrasto interpretativo esaminato e composto dalle Sezioni Unite aveva ad oggetto esclusivamente la questione relativa ai requisiti di specialità RAGIONE_SOCIALE procura redatta su supporto cartaceo allegata al ricorso per cassazione a sua volta reda tto su supporto cartaceo’.
Verrebbe, in ogni caso, in rilievo -ad avviso RAGIONE_SOCIALE Sezione rimettente – una questione di massima di particolare importanza, volta a stabilire se ‘debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità RAGIONE_SOCIALE procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione’, ovvero ‘se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella RAGIONE_SOCIALE mera allegazione di una copia digitale RAGIONE_SOCIALE procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio EMAIL mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte’.
-La soluzione alla questione di massima di particolare importanza posta dall’ordinanza interlocutoria n. 20176/2023 si rinviene già nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 36507/2022, la cui motivazione dà conto di come il principio di diritto enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico si debba estendere anche alle ulteriori ‘diverse possibilità di conferimento RAGIONE_SOCIALE procura’ contemplate dal terzo comma dell’ar t. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di pr ocura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma
digitale (ipotesi che, come la citata sentenza mette in risalto, è, ‘allo stato, ancora numericamente prevalente’).
Ed è questa una prospettiva condivisa, con la memoria ex art. 378 c.p.c. e in sede di discussione orale, dallo stesso pubblico ministero, rappresentante la Procura generale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione RAGIONE_SOCIALE nomofilachia.
3.1. – La sentenza n. 36507/2022 ha enunciato il principio così massimato: ‘In tema di procura alle liti, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito RAGIONE_SOCIALE specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti’.
Un tale esito ermeneutico rinviene la propria ispirazione in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l’interprete nella lettura RAGIONE_SOCIALE norme processuali e che anche questo Collegio intende ribadire con vigore.
Anzitutto, la ‘centralità del diritto di difesa’, che trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni
giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.
Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, COGNOME c. Italia , Corte EDU 15 settembre 2016, COGNOME c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, COGNOME c. Italia ; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).
In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la ‘funzione di grande rilievo sociale’ dell’AVV_NOTAIO assume una peculiare importanza nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi ‘senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato RAGIONE_SOCIALE classe forense’ (Cass., S.U., n. 36507/2022).
La direttrice di valore così segnata imprime una decisa curvatura al discorso giustificativo che le Sezioni Unite devono calibrare sul caso specifico.
Nella considerazione, preliminare, che la procura alle liti ‘risponde da un lato all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, RAGIONE_SOCIALE riferibilità all’assistito dell’at tività svolta dal difensore’, la sentenza n. 36507/2022 individua, dunque, ‘i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno RAGIONE_SOCIALE procura speciale ai fini RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, (nel)la piena valorizzazione del criterio RAGIONE_SOCIALE collocazione topografica e, dall’altro, (ne)l principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)’.
3.2. -Un siffatto approdo interpretativo, che dà linfa all’enunciato (e sopra ricordato) principio di diritto, viene, dalle Sezioni Unite del dicembre 2022, calato anche nel contesto del processo telematico.
Quanto di immediato interesse è espresso nel § 14 RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 36507/2022, che di seguito è bene trascrivere in buona parte.
« … (I)l testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento RAGIONE_SOCIALE procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia. A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti ‘si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia inform atica, anche per immagine’. Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l’art. 14, comma 1, RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘busta telematica’. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella ‘busta telematica’ con la quale l’atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo
strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, quindi, il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘congiunzione materiale’ sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica d ell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito RAGIONE_SOCIALE separazione RAGIONE_SOCIALE procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indiret tamente rafforza la validità dell’orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare».
3.3. -Queste Sezioni Unite intendono dare continuità a tale indirizzo (già fatto proprio da talune successive pronunce RAGIONE_SOCIALE sezioni semplici: Cass., Sez. II, 14 settembre 2023, n. 26587) ed assumere le argomentazioni che precedono a fondamento RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE presente pronuncia, così da enunciare -in sintonia anche con le sollecitazioni del pubblico ministero -il seguente principio di diritto:
«in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici -al messaggio di posta elettronica certificata (EMAIL) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella ‘busta telematica’ con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, RAGIONE_SOCIALE procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa RAGIONE_SOCIALE parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione RAGIONE_SOCIALE parte di proporre ricorso per cassazione».
3.4. -Giova precisare che un tale esito non trova ostacolo nelle considerazioni, pur ampiamente argomentate, svolte dall’ordinanza di rimessione.
3.4.1. -Una lettura coerenziatrice dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce.
Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’.
La congiunzione all’atto (ricorso) RAGIONE_SOCIALE procura digitale ‘medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia’, che consente di ‘considera(rla) apposta in calce’ come si si esprime il terzo comma dell’art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all’AVV_NOTAIO di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale – non differisce dalla congiunzione al ricorso RAGIONE_SOCIALE procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore ‘attraverso strumenti telematici’ e la trasmissione RAGIONE_SOCIALE procura stessa ‘nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica’.
Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza RAGIONE_SOCIALE stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione.
Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera RAGIONE_SOCIALE legge non la declina, dovendo -come detto -essere letta l’ultima parte
del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate.
Del resto, la diversa lettura di detta norma che propone l’ordinanza interlocutoria secondo la quale la procura ‘digitalizzata’ da supporto cartaceo per essere ritenuta valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per ‘collocazione topografica’» – condurrebbe a ritenere che, soltanto in questa fattispecie, il legislatore avrebbe attribuito all’AVV_NOTAIO il potere di certificare u na procura alle liti che non è ‘apposta in calce’ (dunque, priva del necessario requisito dell’incorporazione nell’atto processuale cui afferisce: Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466), fondando detto potere unicamente sul contenuto intrinseco RAGIONE_SOCIALE procura stessa.
Dunque, si propone una declinazione dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. che, però, ne sovverte la trama complessiva, essendo questa nel senso -già più volte evidenziato (alla luce del diritto vivente) -che al difensore spetta il potere di certificare l’au tografia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE procura speciale solo nel caso in cui questa, per l’appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile.
– Le ragioni esposte, siccome necessariamente riferite alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate al d.m. n. 44 del 2011 dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto RAGIONE_SOCIALE disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell’art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con errata corrige pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre
comma dell’art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria -ossia, l’art. 83 c.p.c. dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi qui in contestazione RAGIONE_SOCIALE procura confer ita su supporto cartaceo che ‘il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica’.
Ne consegue che l’interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito -sul momento essenziale del deposito telematic o dell’atto, da eseguire nel rispetto RAGIONE_SOCIALE già individuata normativa, anche regolamentare.
Disciplina che, sul punto, non risulta mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione prevista dall’art. 13 del d.m. n. 44, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34, che prevedono l’inserimento dell’atto e degli allegati nella cosiddetta ‘busta telematica’ (art. 14 RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo ‘strumento informatico’ che realizza la congiunzione ‘virtuale’ all’atto cui la procura si riferisce.
5. -La procura alle liti (il cui contenuto è il seguente: ‘Delego l’AVV_NOTAIO a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede con ogni facoltà di legge e di pratica. Eleggo domicilio presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO‘) rilasciata dal COGNOME su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità
notificata) unitamente al ricorso per cassazione è, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.
Il ricorso può, dunque, essere esaminato nel suo contenuto e a tal fine va rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l’esame alla Terza Sezione civile.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni