La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito un principio cruciale a tutela del promittente acquirente di un immobile. Nel caso di specie, una società venditrice, dopo aver incassato l’intero prezzo ed immesso l’acquirente nel possesso del bene, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, chiedendo poi lo scioglimento del contratto preliminare. La Suprema Corte ha chiarito che il contratto preliminare non può essere sciolto se una delle parti (in questo caso l’acquirente) ha già eseguito interamente la propria prestazione principale. La vicenda chiarisce la nozione di “contratto pendente” nel contesto del contratto preliminare e fallimento, rafforzando la posizione di chi adempie ai propri obblighi prima della crisi dell’altra parte.
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