La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4744/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni stradali: la legittimazione opposizione multa spetta esclusivamente al soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero il proprietario del veicolo, e non al conducente. Nel caso specifico, il ricorso del conducente, sebbene coobbligato in solido, è stato dichiarato inammissibile perché il suo interesse è stato qualificato come un mero 'interesse di fatto', legato a una potenziale azione di regresso, e non un interesse giuridico diretto all'annullamento dell'atto amministrativo.
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