La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4600/2024, ha stabilito che una transazione stipulata tra le parti dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo prevale su quest'ultimo, anche se il decreto diventa definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. Il giudicato copre solo i fatti antecedenti al decreto, non gli accordi successivi che modificano il rapporto debitorio. La Corte ha quindi rigettato il ricorso di alcuni professionisti che, dopo aver firmato una transazione per un importo ridotto, pretendevano di insinuare nel fallimento della società debitrice il credito originario del decreto ingiuntivo.
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