Un condomino proponeva opposizione a un precetto notificatogli da una ditta creditrice del condominio. Sosteneva la competenza del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo originario, a prescindere dal basso valore del precetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la competenza per l’opposizione a precetto si determina in base al valore del credito precettato e non in base al giudice che ha emesso il titolo. La Corte ha chiarito la distinzione tra notifica nulla, che consente l’opposizione tardiva, e notifica inesistente, che legittima l’opposizione all’esecuzione.
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