Una banca si oppone al rigetto della sua domanda di ammissione al passivo di un fallimento. Il tribunale di merito aveva negato il credito per insufficienza di prove sull’erogazione delle somme, evidenziando discordanze documentali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, stabilendo che la prova del credito bancario può essere fornita attraverso un’analisi coordinata di più documenti (contratto, contabili, estratti conto), anche in assenza di una data certa opponibile, superando le apparenti incongruenze.
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