Un professionista ha contestato un’ingiunzione di pagamento per contributi previdenziali, eccependo la prescrizione. La questione centrale è diventata l’ammissibilità di una prova documentale in appello, prodotta dalla Cassa di Previdenza per dimostrare l’interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che il giudice d’appello ha correttamente utilizzato i suoi poteri istruttori per acquisire il documento nel formato corretto (.eml), dato che lo stesso era già stato allegato in primo grado, sebbene in un formato non idoneo (PDF). La decisione chiarisce i limiti e i poteri del giudice nell’acquisizione della prova per l’accertamento della verità materiale.
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