La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4619/2024, ha stabilito che per determinare la tempestività di una domanda di equa riparazione per eccessiva durata di un processo fallimentare, il termine reclamo chiusura fallimento da considerare è quello vigente all'epoca di apertura della procedura principale, e non di quella del sub-procedimento di chiusura. Nel caso specifico, un fallimento iniziato nel 1988, si applica il termine lungo annuale e non quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009, rendendo tempestiva la domanda dell'imprenditore.
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