La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4639/2024, ha stabilito che la controversia sulla revoca di un contributo pubblico per inadempimento del beneficiario rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Nel caso specifico, un imprenditore aveva donato l'immobile per cui aveva ricevuto un finanziamento, ma continuando l'attività. La Corte ha chiarito che, non trattandosi di un riesame discrezionale della P.A. (autotutela), ma della verifica di obblighi successivi alla concessione, la posizione del privato è di diritto soggettivo, da far valere in sede civile.
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