Un dipendente di un istituto di credito ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro per un presunto demansionamento a seguito di due trasferimenti, lamentando una drastica riduzione del portafoglio clienti e un impoverimento delle mansioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. L’ordinanza sottolinea un principio fondamentale: in una causa per demansionamento, è il lavoratore ad avere l’onere della prova, che include non solo la dimostrazione ma, prima ancora, la specifica e dettagliata allegazione dei fatti. La mancata descrizione puntuale delle nuove e inferiori mansioni svolte impedisce al giudice di effettuare la necessaria valutazione comparativa, rendendo la domanda infondata.
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