La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4465/2024, ha stabilito che nel passaggio di un giudizio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria (translatio iudicii), la parte può non solo riproporre la domanda originaria, ma anche formularne una nuova e distinta, purché connessa alla precedente. In un caso relativo a contributi per la ricostruzione post-sisma, è stata ritenuta ammissibile l'estensione della richiesta di risarcimento, inizialmente limitata alle parti private, anche alle parti comuni dell'edificio. La Corte ha inoltre ribadito che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo non può essere esercitato dal giudice ordinario in una causa contro la stessa Pubblica Amministrazione.
Continua »