La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4371/2024, ha respinto il ricorso di una società energetica in merito al pagamento del canone aggiuntivo per una concessione idroelettrica scaduta. La Corte ha stabilito che le esenzioni parziali previste nella concessione originaria non si estendono al periodo di prosecuzione temporanea. Inoltre, ha confermato la legittimità del criterio di calcolo provvisorio adottato dall'ente regionale, basato su un parametro oggettivo, ritenendolo non irragionevole né sproporzionato, anche a fronte di diverse conclusioni di una perizia tecnica. La decisione riafferma i limiti del sindacato del giudice amministrativo, che deve verificare la legittimità e ragionevolezza dell'atto senza sostituirsi alle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione.
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