Un dipendente, dopo aver svolto mansioni dirigenziali, subisce un demansionamento. La Cassazione interviene sul caso, chiarendo la ripartizione dell’onere della prova e i criteri di liquidazione del danno da demansionamento. Si specifica che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adibito il lavoratore a mansioni corrette. Viene inoltre affrontata la questione del risarcimento del danno professionale, distinguendolo dalla perdita di chance, e si statuisce sulla necessità di accertare la soggettività giuridica dei fondi di previdenza complementare prima di poter decidere sulla relativa domanda di contribuzione.
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