Una società commerciale ha citato in giudizio un condominio per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’allagamento dei propri locali a seguito di forti piogge. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso della società, chiarendo l’onere della prova in materia di danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.). Ha stabilito che spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia (le parti condominiali) e il danno subito. La Corte ha inoltre precisato che il principio di non contestazione non si applica alle valutazioni di un perito, ma solo alle allegazioni di fatto delle parti, e che il giudice può sempre valutare diversamente le prove acquisite.
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