La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva la conversione del contratto a termine per la presunta mancata predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per una delle sedi di lavoro. La Corte ha chiarito che, una volta che il datore di lavoro produce in giudizio il DVR, l’onere della prova DVR si sposta sul lavoratore, il quale deve allegare e dimostrare gli elementi specifici che rendono tale documento inadeguato. In assenza di tale prova, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
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