La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzatisi tra il 1990 e il 2000, i quali richiedevano un adeguamento economico della loro borsa di studio a quella, più elevata, percepita dai colleghi iscritti dopo il 2006. La Corte ha stabilito che nessuna norma europea imponeva un importo minimo per la remunerazione specializzandi, lasciando la decisione alla discrezionalità dello Stato. Inoltre, ha chiarito che una legge più favorevole successiva non può essere applicata retroattivamente e non viola il principio di parità di trattamento, poiché le situazioni giuridiche, maturate in tempi diversi, non sono paragonabili.
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