Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il mancato pagamento di prestazioni fornite, a seguito dell’applicazione di uno sconto. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda, dubitando della validità retroattiva dei contratti e della prova dell’accreditamento della struttura. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando la legittimità dei contratti sanitari retroattivi, che possono cioè coprire prestazioni già erogate prima della firma, e riconoscendo la formazione di un giudicato interno sulla questione dell’accreditamento, che non poteva essere riesaminata. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.
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