Un ente previdenziale ha impugnato l'omologazione di un piano di ristrutturazione del debito di un'istituzione culturale, sostenendo la tempestività del proprio reclamo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo un punto fondamentale: il termine reclamo sovraindebitamento, di dieci giorni, non decorre dalla pubblicazione online del provvedimento, ma dalla sua comunicazione integrale e individuale al creditore, ad esempio tramite PEC da parte della cancelleria. Sebbene la motivazione del tribunale fosse errata, la decisione finale è stata confermata perché l'ente aveva comunque presentato il reclamo oltre i dieci giorni da tale comunicazione.
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