Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale, ha impugnato la decisione sostenendo la propria solvenza sulla base di un ingente credito in contenzioso derivante da un lodo arbitrale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, il giudice di merito deve effettuare un’analisi prudenziale e concreta degli attivi, inclusi i crediti contestati. La valutazione sulla verosimile infondatezza del credito in contenzioso costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, confermando così la dichiarazione di fallimento basata sull’incertezza del principale asset patrimoniale della società.
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