In una controversia su un contratto di appalto per ristrutturazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il committente, lamentando vizi specifici dell’opera, ammette implicitamente che i lavori siano stati eseguiti. Questo incide sull’onere della prova appalto, sollevando l’appaltatore dal dover dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori contestati. La Corte ha cassato la sentenza d’appello che aveva negato il pagamento all’appaltatore per mancata prova del credito, evidenziando una contraddizione nel ragionamento dei giudici di merito e rinviando la causa per un nuovo esame.
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