La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18532/2025, ha stabilito un principio fondamentale sul termine decadenza cessione contratto di lavoro. La Corte ha chiarito che il termine per impugnare una cessione di ramo d’azienda, introdotto dalla Legge n. 183/2010, non si applica retroattivamente. Pertanto, per le cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore della legge, i lavoratori non perdono il diritto di agire in giudizio per il solo decorso del tempo. La sentenza della Corte d’Appello, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori, è stata annullata con rinvio.
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