La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28618/2025, ha rigettato il ricorso di un istituto di credito, confermando la revocatoria fallimentare di versamenti effettuati da una società, poi fallita, sul proprio conto. La Corte ha ribadito la distinzione tra apertura di credito e 'castelletto di sconto', chiarendo che le rimesse in un conto scoperto, anche se assistito da un fido per smobilizzo crediti, hanno natura solutoria e sono quindi soggette a revocatoria se sussistono gli altri presupposti di legge, come la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
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