La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17479/2025, ha rigettato il ricorso di un debitore che aveva conferito i propri beni immobili in una società per sottrarli ai creditori. La Corte ha chiarito che l’azione revocatoria è ammissibile anche se i beni sono gravati da ipoteca, poiché il pregiudizio per il creditore (eventus damni) consiste anche solo nel rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito. La valutazione del pregiudizio va fatta con una prognosi futura, considerando che le ipoteche possono essere modificate o estinte. È stata inoltre confermata la consapevolezza del debitore di arrecare danno ai creditori, respingendo l’argomentazione che l’atto fosse finalizzato a pagare un debito scaduto.
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