Un'azienda utilizzatrice di un impianto di autolavaggio ha citato in giudizio la società fornitrice per gravi difetti strutturali. Dopo una riduzione del risarcimento in appello, l'utilizzatrice ha fatto ricorso in Cassazione invocando, tra l'altro, il principio di non contestazione, poiché la controparte non aveva specificamente contestato l'ammontare dei danni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici specifici e non a valutazioni complesse come la quantificazione del danno, che richiede sempre una prova rigorosa. La Corte ha inoltre ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare nel merito le prove.
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