La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato l’estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte di entrambe le società coinvolte in una controversia civile. Il punto chiave della decisione è che, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, comunemente noto come ‘raddoppio del contributo’. La Corte ha chiarito che tale obbligo si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, essendo una misura eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva.
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