Una società facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del consorzio capogruppo per il mancato pagamento di una fattura. Il consorzio si è opposto eccependo l’incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che il credito non fosse liquido. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di merito, ha chiarito che ai fini della determinazione della competenza territoriale, un credito è considerato liquido quando il suo ammontare è determinato o facilmente determinabile in base al titolo, a prescindere dalle contestazioni del debitore. Di conseguenza, ha dichiarato la competenza del tribunale del domicilio della società creditrice.
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