Un collaboratore di uno studio professionale, accusato di appropriazione indebita di fondi, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di aver agito su ordine del titolare. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che non può riesaminare nel merito le prove e i fatti, compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti. La decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto non provata la difesa del collaboratore, anche alla luce di una condanna penale per gli stessi fatti, è stata così confermata.
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