La Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione passiva per le obbligazioni contratte da un commissario straordinario durante un'emergenza si trasferisce all'ente ordinariamente competente, come la Regione, al cessare della gestione straordinaria. Nel caso analizzato, un professionista richiedeva il compenso per un progetto di potenziamento di un depuratore, ma la sua domanda contro lo Stato è stata respinta per difetto di titolarità passiva dopo il subentro regionale.
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