La Corte d'Appello ha rigettato l'opposizione di un avvocato contro la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamentava una liquidazione inferiore ai minimi tariffari, ma il collegio ha confermato che il calcolo, includendo la riduzione obbligatoria di un terzo, era corretto. La sentenza chiarisce che i valori medi rappresentano un tetto massimo e non un parametro di partenza obbligatorio.
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