La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito l'inefficacia di un pagamento dopo fallimento eseguito da una stazione appaltante direttamente a un ente previdenziale per saldare i contributi di una società fallita. La Corte ha chiarito che la regola dell'inefficacia dei pagamenti post-fallimento, prevista dall'art. 44 della Legge Fallimentare, si applica anche ai pagamenti 'sostitutivi' effettuati da terzi. Questo principio fondamentale, volto a tutelare la parità di trattamento tra i creditori (par condicio creditorum), prevale su qualsiasi norma speciale che preveda pagamenti diretti, impedendo che un creditore venga soddisfatto al di fuori della procedura concorsuale a danno degli altri.
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