La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2338/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contratti bancari. La nullità di un contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta è una "nullità di protezione", che può essere fatta valere solo dal cliente e non dalla banca. Di conseguenza, l'istituto di credito non può usare l'assenza del contratto per negare l'esistenza di un fido e far così scattare la prescrizione del diritto del cliente alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate. Il cliente, al contrario, ha il diritto di provare l'esistenza del fido con altri mezzi, come gli estratti conto che dimostrano una costante tolleranza allo scoperto.
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