Una società committente contestava il pagamento a favore del fallimento di una società appaltatrice, negando la validità del subentro nel contratto d'appalto da parte del curatore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3215/2024, ha respinto il ricorso, affermando che la volontà di subentrare, anche se comunicata informalmente, è valida se la controparte ne ha avuto conoscenza e se vi sono atti successivi, come il riconoscimento del debito da parte della controllante, che confermano la prosecuzione del rapporto.
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