La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3122/2024, ha stabilito il valore probatorio di una fattura quietanzata emessa da un terzo. In un caso di inadempimento di un contratto preliminare, il promittente venditore è stato condannato a rimborsare la provvigione pagata dal promissario acquirente all'agenzia immobiliare. La Corte ha chiarito che, sebbene la fattura quietanzata da un terzo non costituisca prova legale piena (come una confessione), rappresenta un valido elemento di prova che il giudice può liberamente valutare, insieme ad altri elementi logici, per ritenere dimostrato il pagamento e fondare la condanna al risarcimento.
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