La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un avviso di accertamento IVA notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso iniziale, proposto dalla società estinta in persona dell’ex socio, è stato dichiarato inammissibile. L’appello successivo, presentato dall’ex socio in proprio, è stato anch’esso respinto. La Corte ha confermato che la legittimazione della società cancellata è inesistente, in quanto l’ente è estinto. La legittimazione a impugnare spetta unicamente ai soci, i quali succedono nei rapporti debitori. Un vizio così radicale non è sanabile ex art. 182 c.p.c., poiché non si tratta di un difetto di rappresentanza, ma della totale assenza del soggetto giuridico.
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