La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3480/2024, ha stabilito un principio fondamentale sul compenso del difensore d'ufficio. Il caso riguardava un avvocato a cui era stato negato il rimborso delle spese sostenute per tentare, senza successo, di recuperare il proprio onorario dal cliente assistito. La Corte ha accolto il ricorso del legale, affermando che lo Stato è tenuto a liquidare non solo l'onorario per la difesa, ma anche le spese per la procedura esecutiva, anche se infruttuosa. Tali costi, infatti, sono considerati strumentali all'attività professionale svolta nell'interesse dello Stato.
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