Una società costruttrice, dopo aver eseguito lavori per un ente pubblico e successivamente affittato il ramo d'azienda, ha citato l'ente per il pagamento. L'ente aveva pagato la società affittuaria, ritenendola la nuova titolare del credito. La Corte di Cassazione ha stabilito che negli appalti pubblici, il credito per gli acconti non sorge con la mera esecuzione dei lavori, ma solo con l'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Poiché il SAL è stato emesso dopo il contratto di affitto, il pagamento all'affittuaria è stato ritenuto corretto, respingendo il ricorso della società originaria. La sentenza chiarisce la natura costitutiva del SAL per la nascita del credito appalto pubblico.
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