La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3990/2024, ha stabilito che la domanda di risarcimento per perdita di chance, derivante dall'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (nella specie, la mancata istituzione di un fondo per la retribuzione di risultato), è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale prevista per i crediti retributivi. La Corte ha accolto il ricorso di alcuni dirigenti sanitari su questo punto, cassando la sentenza d'appello che aveva erroneamente applicato il termine più breve. La decisione chiarisce una distinzione fondamentale tra pretesa risarcitoria e pretesa retributiva, con importanti conseguenze sulla durata del diritto ad agire in giudizio.
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