Una società ha citato in giudizio i responsabili di un sinistro stradale, richiedendo un risarcimento per danni materiali (con un preventivo allegato) e per ulteriori danni non quantificati (fermo tecnico, svalutazione). Il Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente, ritenendo la causa di competenza del Giudice di Pace. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2816/2024, ha annullato tale decisione, stabilendo un principio chiave sulla competenza per valore: quando una domanda determinata è cumulata con una indeterminata, la causa si presume rientrare nella competenza del giudice superiore adito, che non può dichiararsi incompetente ma deve decidere nel merito.
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