Una società di servizi ha agito per il recupero di crediti professionali tramite decreto ingiuntivo. La società debitrice ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario, sostenendo che una clausola compromissoria nel contratto devolvesse la lite a un collegio arbitrale. Il Tribunale aveva inizialmente accolto l'eccezione, ritenendo il riferimento al giudice ordinario un mero refuso. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la presenza della congiunzione 'oppure' tra la scelta del foro e quella dell'arbitrato indica una facoltà di scelta alternativa. Senza una volontà espressa di escludere la giustizia statale, la clausola compromissoria non può considerarsi esclusiva.
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