La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4133/2024, ha stabilito che il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione delegata ha natura ordinatoria e non perentoria. Di conseguenza, il suo mancato rispetto non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale, a patto che il primo incontro di mediazione si svolga prima dell'udienza di rinvio. La Corte ha rigettato il ricorso di un imprenditore che, in un caso di presunto recesso ingiustificato da un contratto di spandimento fanghi, si era visto revocare in appello un decreto ingiuntivo. La decisione della Cassazione conferma la linea interpretativa che favorisce la sostanza del tentativo di conciliazione rispetto al mero formalismo delle scadenze.
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