La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4191/2024, ha stabilito un principio fondamentale sul termine impugnazione delibera condominiale. Se il rappresentante di un condomino si allontana dall'assemblea prima di una votazione, il condomino è da considerarsi 'assente'. Di conseguenza, il termine di 30 giorni per contestare la decisione non decorre dal giorno della riunione, ma dalla data in cui riceve la comunicazione del verbale. Questa decisione ribalta le sentenze di merito che avevano qualificato l'allontanamento come 'sostanziale astensione', ritenendo irrilevante la possibilità di aver udito l'esito della votazione dall'esterno della sala.
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