SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 256 2026 – N. R.G. 00002672 2023 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
persona del
Ministro pro
tempore,
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità – nelle persone dei Magistrati
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere
dott. NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all’udienza del 21.01.2026 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2672/2023 r.g. sez. lav ., vertente tra
nata a Napoli il DATA_NASCITA ( residente in Napoli, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Napoli, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ( ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; RAGIONE_SOCIALE
Appellante
e
nonché
per
(
(C.F.
), in
P.
l’
, in persona del Direttore pro
P.
tempore , e per di Napoli (C.F.
), in persona del Dirigente Scolastico p.t. rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, (codice fiscale servizio polisweb: CODICE_FISCALE), domiciliataria alla INDIRIZZO; P. P.
Appellato
nonchè
C.F.
, nata Palermo il DATA_NASCITA e
C.F.
residente in Napoli alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Napoli, alla INDIRIZZO; C.F.
Appellata
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato dinnanzi a questa Corte in data 3.11.2023 ha impugnato la sentenza n. 3352/2023 pubbl. in data 18.05.2023 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto volto all’annullamento e/o revoca della sanzione disciplinare della censura ex art. 493 D.Lgs. 274/94 irrogatale con provvedimento del 11.01.2022 previa contestazione di addebito con nota prot. ris. n. 4109/07-09-Ris del 22.11.21 ricevuta in data 24.11.21.
L’istante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta dei motivi di seguito sintetizzati: a) errata interpretazione e applicazione della normativa specifica in materia di procedimenti disciplinari nel comparto scuola stante l’incompetenza funzionale dell a DS, che nella lettera di contestazione di addebito del 22.11.2021 aveva comunicato l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 494 del D.Lgs. 297/94 , relativo alla sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese e di competenza dell’UPD ai sensi dell’art. 55 bis D.Lgs 165/2001, con la conseguente illegittimità del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata; b) insussistenza degli addebiti contestati, avendo la ricorrente correttamente adempiuto ai propri doveri ed, in particolare, al dovere di vigilanza degli alunni alla stessa affidati, ed avendo il Tribunale omesso di valutare nel merito la vicenda senza dare ingresso all’istruttoria orale pure richiesta dall’istante.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: ‘ ritenere il procedimento disciplinare posto in essere nei confronti della dott.ssa affetto da nullità insanabile per essere l’atto iniziale dello stesso, lettera di addebito del 22.11.2021, nullo per difetto di competenza funzionale prevedendo la norma di cui all’art. 494 D.Lgs 297/94 sanzioni superiori a quelle che il D.S. può irrogare nei confronti del docente. Con ogni conseguenza di ragione e di Legge. Con condanna alle spese e competenze di lite ‘.
Ricostruito il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
e l’ ribadendo la legittimità del procedimento disciplinare azionato e della sanzione comminata, da ritenersi adeguata in relazione ai fatti,
concludendo per il rigetto del gravame.
Si è altresì costituita in giudizio , in proprio, deducendo la infondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto e ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il provvedimento sanzionatorio comminato dal Dirigente scolastico era stato adottato nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Istituzione scolastica e non in proprio, come accertato dal primo giudice, con statuizione non oggetto di gravame.
All’odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
Va accolto il primo motivo di censura con assorbimento dell’altro.
4.1 Il procedimento disciplinare sub iudice , come già accertato dal giudicante in primo grado sulla base dei documenti e della nota di addebito del 22.11.2021 versati in atti, si è svolto con le seguenti modalità:
la Dirigente Scolastica, , in data 11/11/2021 emanava ordine di servizio n. 63 con cui invitava sia i rappresentanti degli alunni che i docenti delle classi, impegnati nelle attività presso lo stadio Collana, a consultare la mail istituzionale dalle ore 7.10 per comunicazioni a cura della dirigenza circa lo svolgimento dell’attività di scienze motorie;
-a causa del maltempo e dei rischi per l’incolumità degli allievi, il giorno sabato 13 novembre 2021 veniva comunicata dalla Dirigenza la sospensione delle lezioni di Scienze Motorie presso la struttura dello Stadio Collana, con e-mail inviata alle ore 6.53 a docenti ed allievi dalla prima collaboratrice del DS, prof. , ai sensi della procedura contenuta nell’avviso n. 63 citato;
a tale comunicazione la ricorrente, docente di educazione fisica presso l’istituto di Napoli ed impegnata quel giorno presso lo Stadio Collana, rispondeva (alle ore 7.51 circa) con un’e -mail inviata ai docenti e agli allievi, contestando la disposizione comunicata dall’amministrazione (‘… credo che si stia esagerando con la storia del maltempo. Ieri non ha fatto una goccia d’acqua e adesso mi sembra che la giornata si stia aprendo. Penso che fino alle 9,00, avremo il tempo di valutare meglio. Soprattutto, noi docenti di Scienze motorie gradiremmo essere preventivamente interpellati su questo tipo di ‘decisione’ che va a ledere il nostro insegnamento e il diritto degli studenti di svolgere le lezioni di scienze motorie ‘);
tale diversità di opinioni generava incertezza negli allievi e nelle famiglie, dando luogo a richieste di chiarimento e, nonostante la disposta sospensione delle attività, numerosi allievi si recavano presso lo Stadio Collana, ove la docente – informata da una collega della presenza degli alunni e ritenuto che le condizioni meteorologiche fossero discrete con pista asciutta ed agibile -svolgeva la lezione di scienze motorie per le prime due ore (9,0011,00), rientrando all’esito presso l’istituto;
tali comportamenti venivano contestati dal DS con nota del 22.11.2021; in particolare, nella contestazione di addebito, il Dirigente rilevava che la risposta della docente delle 7,51 aveva generato incertezza negli alunni che, pertanto, si erano presentati allo stadio, ove la stessa aveva svolto la lezione, ignorando la decisione comunicata dalla prima collaboratrice prof. . Inoltre, nella indicata contestazione di addebito la DS comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare menzionando l’art. 494 D.Lgs 297/1994 .
-la ricorrente, con pec del 13.12.21, eccepiva che la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese, prevista dall’art. 494 del D.Lgs. 297/94 espressamente richiamato nella predetta nota di addebito dal DS, non rientrava nella co mpetenza del Dirigente, sussistendo unicamente quella dell’U.P.D. (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), Personale Docente ed ATA, ai sensi dell’art. 55 bis comma 9 quater del D.Lgs. 165/2001;
-con lettera del 11.1.22 il DS irrogava la sanzione della censura.
Ciò posto in punto di fatto, la questione devoluta alla Corte con il primo motivo di appello attiene alla violazione delle disposizioni procedurali previste dall’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, all’osservanza della normativa in materi a di distribuzione delle competenze nell’ambito del procedimento disciplinare.
5.1 La disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari nel pubblico impiego è delineata principalmente dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, per il personale del comparto scolastico, la norma specifica è il comma 9quater del medesimo art. 55bis, il quale stabilisce: ‘ Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica
dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE competente per i procedimenti disciplinari .’
Il RAGIONE_SOCIALE (CCNL) del comparto scuola rinvia per il sistema sanzionatorio al D.Lgs. n. 297/1994, che all’articolo 492 , comma 2, dispone che al personale direttivo e docente ” nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;…’.
Il successivo art. 493 individua, poi, la censura che ‘ consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio’.
A sua volta, l’articolo 494 del medesimo D.Lgs., dopo aver chiarito al comma 1 che ” La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione)”, ha precisato che la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta: ” a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attivita’ non soggetti a pubblicita’; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza “.
5.2 La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è concorde nel ritenere che la competenza dell’organo disciplinare debba essere individuata non in base alla sanzione irrogata in concreto, ma in base alla sanzione massima prevista in astratto (sanzione edittale) dalla norma per la fattispecie contestata (Cass. Civ., Sez. L, N. 28111 del 31-102019; Cass. Civ., Sez. L, N. 20845 del02-08-2019; Cass. Civ., Sez. L, N. 20455 del 2107-2025 ).
Questo criterio risponde a esigenze di certezza del diritto e di garanzia per il dipendente, ed infatti, ancorare la competenza a una valutazione ex ante sulla gravità del fatto o alla sanzione da irrogare in concreto la renderebbe dipendente da un dato “incerto ed opinabile”, che potrebbe essere smentito solo all’esito del procedimento stesso, creando un paradosso procedurale.
Inoltre, per le infrazioni più gravi, il legislatore ha previsto la competenza dell’UPD per assicurare maggiori garanzie di terzietà e imparzialità, data la “specializzazione” di tale organo e la sua alterità rispetto al capo della struttura in cui opera il dipendente.
5.3 Quanto alla concreta applicazione al Personale docente , come sopra osservato, considerando il rinvio del CCNL al D.Lgs. 297/1994, per le condotte riconducibili all’art. 494 del D.Lgs. 297/1994 , quali “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione”, la sanzione prevista è la “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”.
Ora, poiché il massimo edittale (“fino a un mese”) è superiore ai 10 giorni, la competenza per tali infrazioni è radicata in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Di conseguenza, anche qualora il dirigente scolastico, al termine del procedimento, irroghi una sanzione inferiore ai 10 giorni (ad esempio, 2 o 5 giorni di sospensione), tale sanzione è da considerarsi nulla per incompetenza, in quanto il procedimento avrebbe dovuto essere gestito sin dall’inizio dall’UPD .
Nella specie, il Tribunale, pure ribadendo che la competenza del Dirigente Scolastico si individua in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, ha rigettato il ricorso ritenendo che nella lettera di contestazione, a prescindere dal richiamo operato all’art. 494 cit., il fatto addebitato alla docente era perfettamente chiaro, essendo state specificate le condotte ritenute lesive dall’amministrazione e che, pertanto, tenuto conto dell’addebito, ‘il massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto’ doveva rinvenirsi proprio nella censura (poi, in concreto irrogata).
Si legge, invero, nella motivazione della sentenza gravata: ‘ le mancanze contestate non sono, infatti, gravi e riguardano i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio, previsti dall’art 493 D.Lgs 297/1994.
Diversamente, la sospensione di cui alla successiva art 494 è irrogata per fatti più gravi rispetto a quello contestato ovvero ‘a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attivita’ non soggetti a pubblicita’; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza’.
L’assunto non è condivisibile.
Ritiene invero la Corte che, in assenza di una specifica previsione contrattuale della condotta contestata, proprio il richiamo operato espressamente all’art. 494 D.Lgs. 297/1994 che disciplina la sospensione dall’insegnamento e dall’ufficio fino ad un mese – nella contestazione di addebito effettuata alla docente, abbia connotato la condotta addebitata di una particolare gravità, certamente percepita dalla ricorrente, che infatti eccepiva immediatamente – nella pec del 13.12.21 -, l’incompetenza della DS all’avvio del procedimento ed alla irrogazione della sanzione espressamente richiamata .
Né può ritenersi, come sostenuto dal primo giudice, che le mancanze contestate non fossero particolarmente gravi e, dunque, necessariamente e logicamente riconducibili alle infrazioni sanzionabili con la censura.
Ed invero, i fatti addebitati appaiono invece connotati da particolare disvalore, tenuto conto che la ricorrente, non solo contestava con una e-mail inviata a docenti ed allievi le disposizioni comunicate dalla DS con una precedente mail, ma una volta giunta presso il centro sportivo Collana, anzicchè recuperare gli allievi e rientrare in istituto, decideva di svolgere ugualmente la lezione trattenendosi presso la struttura sportiva per due ore (dalle 9 alle 11,00), in violazione della disposizione poco prima impartita dalla Dirigenza scolastica.
Rileva, dunque, la Corte che il richiamo esplicito all’art. 494 del D.Lgs. n. 297/1994 nella contestazione di addebito sia un elemento decisivo per l’individuazione dell’organo competente, con la conseguenza che il dirigente scolastico, che ha avviato un procedimento disciplinare per una fattispecie riconducibile a tale articolo, ha agito in una condizione di incompetenza assoluta ( cfr . Corte d’Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 1483/2017).
8.1 La principale e più grave conseguenza di tale vizio procedurale è la nullità della sanzione disciplinare.
Ed infatti le norme che definiscono la competenza degli organi disciplinari nel pubblico impiego sono qualificate come norme imperative dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. La loro violazione determina la nullità dell’atto compiuto, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, del codice civile.
Dunque, l’irrogazione di una sanzione da parte del dirigente scolastico in luogo dell’UPD non è un mero vizio formale, ma lede le garanzie procedurali del dipendente. La ratio della competenza dell’UPD per le sanzioni più gravi risiede infatti nell’esigenza di assicurare al lavoratore un giudizio da parte di un organo che offre maggiori garanzie di terzietà e imparzialità, essendo distinto e “indifferente” rispetto al capo della struttura in cui il dipendente opera (Cass. Civ., Sez. L, N. 28111 del 31-10-2019).
In definitiva, il procedimento instaurato da un soggetto diverso dall’ufficio competente è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tal caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza (Cass. 17-06-2010, n. 14628).
Va pertanto accolto il primo motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità della sanzione disciplinare della censura irrogata all’appellante con nota del 11.01.2022 a seguito della contestazione di addebito effettuata con nota prot. ris. n. 4109/07-09-Ris del 22.11.21.
10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell’appellato e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 147/22 considerato indeterminabile il valore della lite, nei parametri minimi e tenuto conto delle attività difensive espletate. Si compensano le spese di lite nei rapporti con , citata nel presente grado in quanto parte del giudizio di primo grado e tenuto conto delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sanzione disciplinare della censura irrogata a con nota prot. N. 85/VII dell’11.01.2022 a seguito della contestazione di addebito effettuata con nota prot. ris. n. 4109/07-09-Ris del 22.11.21; Con
-condanna il appellato al pagamento in favore dell’appellante delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il grado di appello, oltre per ciascun grado rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti di .
Così deciso in Napoli, il 21.01.2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dr. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME