Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 15398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28134-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, NOME COGNOME NOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
Oggetto
Sanzioni disciplinari pubblico impiego
R.G.N. 28134/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21/03/2019 R.G.N. 207/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
l a Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALEin seguito: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, dirigenti medici di primo livello con mansioni di addetti alla verifica delle prestazioni erogate dalle cliniche in regime di convenzione, aveva annullato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno, loro inflitte con provvedimento del 21.2.2012 dall’UPD RAGIONE_SOCIALE medica e veterinaria della suddetta RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, formulata dall’UPD solo in data 18.1.2012 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 ;
evidenziava che in data 15.11.2011 il Responsabile della Struttura aveva effettuato una prima contestazione disciplinare e rilevava la sostanziale identità della condotta addebitata ai lavoratori nella successiva contestazione formulata dall’UPD in data 18.1.2012,
relativa alla non corretta e inadeguata effettuazione delle operazioni di verifica sulle richieste di rimborso presentate dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alle prestazioni oncologiche;
riteneva che ai fini della tempestività della contestazione vale il momento in cui i fatti addebitati appaiono ragionevolmente sussistenti nel loro contenuto essenziale, e non la valutazione effettuata dal Responsabile della Struttura, salvo che non fossero intervenute nelle more modificazioni apprezzabili nella qualificazione dei fatti rilevanti;
escludeva che il riferimento contenuto nella nota del 18.1.2012 a fatti ed accertamenti successivi alla data della prima contestazione fosse idoneo a configurare una diversità della condotta, anche sotto il profilo della gravità, e a postergare alla data del 18.1.2012 il dies a quo di cui all’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 ;
a vverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi assistiti da memoria, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.
CONSIDERATO CHE:
c on il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis , comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ; evidenzia che la contestazione disciplinare da parte dell’UPD era stata effettuata nello stesso giorno in cui gli atti erano pervenuti al medesimo ufficio e lamenta che la Corte territoriale ha attribuito un significato erroneo al termine ‘ufficio’ di cui a ll’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; s ostiene l’irrilevanza di eventuali variazioni nella definizione del fatto ascrivibile, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, argomentando che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 55 bis , comma 4, è quello della
ricezione degli atti da parte dell’UPD o vvero quello in cui l’UPD abbia avuto conoscenza del fatto medesimo;
con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 55 bis , commi 2-3, del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, una volta elevata la contestazione da parte del responsabile della struttura, questi aveva ormai l’obbligo di chiudere il procedimento disciplinare, restando preclusa la possibilità di rimettere gli atti all’UPD (il quale, in data 18.1.2012, esaurito il termine di 60 gg., contestava nuovamente i medesimi fatti ai lavoratori); secondo l’RAGIONE_SOCIALE nulla impediva che, pur se già effettuata la contestazione disciplinare, il responsabile della struttura, meglio ponderata la gravità dei fatti, trasmettesse gli atti, ex art. 55 bis , comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, all’UPD, ritenendolo competente, senza che potesse venire in gioco il principio , erroneamente richiamato dal giudice d’appello, di consumazione del potere disciplinare;
tanto premesso, la Corte, in esito all’esame del ricorso nell’adunanza camerale del 7 maggio 2024, tenuto conto della complessità delle questioni proposte e del rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza;
muovendo, infatti, dal principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità secondo cui il termine per la contestazione d’addebito, sia prima che dopo le modifiche apportate all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura (tra le tante, vedi: Cass. n. 11635/2021; Cass. n. 20730/2022; Cass. n. 10284/2023, Cass. n. 20235/2023 e
Cass. n. 33394/2023), deve qui esaminarsi la diversa questione se la previsione del richiamato art. 55 bis comma 2 (a tenore del quale « Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito») precluda, una volta che sia contestato formalmente l’addebito al lavoratore, un esito diverso dalle due varianti ivi contemplate dal legislatore (i.e., archiviazione o applicazione sanzione) oppure se consenta comunque al responsabile della struttura, che re melius perpensa si orienti diversamente sulla (propria) competenza, di trasmettere gli atti all’Ufficio disciplinare, e ciò alla stregua di quanto previsto, in termini generali, dal comma 3 dello stesso articolo ( secondo cui ‘Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto ‘) che fissa un termine solo dilatorio che non verrebbe meno per effetto della prima contestazione d’addebito al lavoratore.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024.