Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5547 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 5547 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
SANZIONI
DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/02/2026
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21733-2024 proposto da; NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2024 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 428/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 05/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30 aprile 2024, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Cava dei Tirreni avente ad oggetto la declaratoria
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di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni trenta in relazione all’addebito dat o dall’aver l’istante, una volta revocato, in applicazione della rotazione straordinaria facoltativa di cui all’art. 16, comma 1, lett. I) quater d.lgs. 165/2001, dalle funzioni di dirigente del 6° settore Polizia Municipale e di Comandante del Corpo del Vigili Urbani, rifiutato di riconsegnare l’arma di proprietà del Comune pur avendo ricevuto il provvedimento del sindaco con cui si intimava l’immediata riconsegna dell’arma al comandante pro tempore della polizia municipale e la successiva PEC di questi che rinnovava la richiesta.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la regolarità formale del provvedimento, quanto alla notifica via PEC della contestazione disciplinare, all’immodificabilità e immutabilità della contestazione stessa, al rispetto tanto del termine di trenta giorni per la comunicazione della contestazione quanto del termine perentorio di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare, avendo ritenuto, con riferimento a questo, irrilevante lo sforamento complessivo di 18 gi orni conseguente al rinvio dell’audizione disposta dall’RAGIONE_SOCIALE su richiesta dei difensori dell’istante, nonché sussistente nel merito l’addebito e proporzionata la sanzione irrogata.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Cava dei Tirreni.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impugnazione proposta rimette al vaglio di questa Corte parte delle questioni già sollevate innanzi alla Corte territoriale circa la regolarità formale e la fondatezza nel merito del
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provvedimento sanzionatorio irrogato, tra le quali riveste valenza nomofilattica quella relativa all’inosservanza del termine perentorio di 120 giorni per la definizione del procedimento, di fatto superato per 18 giorni avendo l’UPD aderito ad una prima ri chiesta di rinvio dell’audizione del ricorrente proveniente dal suo difensore e motivata dalla prospettata esigenza di avere accesso agli atti del fascicolo disciplinare al fine di estrarre copia nonché ad una seconda richiesta di rinvio dell’audizione par imenti inoltrata dal difensore del ricorrente in considerazione dell’impedimento del medesimo motivato da certificate ragioni di salute.
Per la verità nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene un precedente recente, si tratta della sentenza n. 25519 del 17.9.2025, che sancisce la legittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di differimento dell’audizione dell’inco lpato inoltrata dal legale del medesimo, interpretando l’art. 55 bis , comma 4, d.lgs. n. 165/2001 così formulato ‘ In caso di grave e oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a s ua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente ‘ in senso rigorosamente letterale così da ritenere il dipendente l’unico soggetto legittimato ad avanzare la richiesta, essendo il legale o il rappresentante sindacale abilitati all’assistenza e non alla rappresentanza. Principio di diritto, questo, che, applicato alla fattispecie in esame, determinerebbe la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato provenendo entrambe le richieste dal legale.
Ad analogo esito porterebbe l’applicazione di una interpretazione altrettanto rigorosa con riguardo all’inciso recato dalla norma in questione per cui il differimento potrebbe
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essere concesso ‘per una sola volta’, quando nella specie l’UPD ha aderito ad entrambe le richieste.
Tuttavia il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica si giustifica in relazione alla peculiarità della fattispecie, nella quale l’adesione alle richieste avanzate dai legali di rinvio dell’audizione risultano dettate da esigenze strettamente correlate al diritto di difesa del dipendente (l’accesso agli atti del fascicolo disciplinare per estrarne copia ed il consentire l’assistenza del legale impedito per la data fissata) e, pertanto, riferibili allo stesso dipendente, risultando così coerente con una lettura della norma in questione volta a valorizzare la riconducibilità della stessa ad una ratio di garanzia del diritto di difesa del dipendente, così che la concessione del rinvio, per quanto richiesta dal legale, cui del resto la norma non vieta l’esercizio di tale facoltà, non qualificabile come personalissima, potrebbe essere valutata nell’intere sse del dipendente e coerente con i principi di correttezza e buona fede, cui anche la pubblica amministrazione è tenuta nell’esecuzione del contr atto. È evidente che, ove ritenuta effettivamente sottesa alla norma, una tale ratio legittimerebbe il superamento del termine di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare, pur qualificato perentorio.
In tal senso depone la stessa formulazione letterale della norma laddove prevede, nel caso di concessione del rinvio, l’estensione del termine per il periodo corrispondente alla durata del rinvio stesso, da qui derivando altresì l’irrilevanza della censura proposta dal ricorrente in una con quella della non riferibilità a sé, ma al legale, dell’istanza di rinvio, relativa alla lungaggine del rinvio, dovendo ritenersi che l’amministrazione non sia tenuta a contenere il rinvio entro il previsto termine di 120 g iorni.
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E tale disposizione è puntualmente richiamata dalla Corte territoriale tra le plurime argomentazioni cui ricorre per fondare la decisione di rigetto dell’eccezione in questione, rilevando come, sulla base della stessa, il Comune avrebbe potuto valersi di ulteriori 26 giorni, pari alla durata del rinvio concesso a seguito della prima istanza, per concludere il procedimento disciplinare, con conseguente irrilevanza dello sforamento del termine di 120 giorni limitato a soli 18 giorni.
Le prospettate contrapposte soluzioni interpretative inducono il Collegio a rimettere la decisione della causa all’udienza pubblica, luogo privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026
La Presidente
(NOME COGNOME)