Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 2859  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22621-2021 proposto da:
COGNOME NOME ,  elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 936/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/07/2021 R.G.N. 565/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha considerato ‘sorretto da giusta causa’ il licenziamento disciplinare intimato in data 11 gennaio 2018 a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, ma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzi one globale di fatto;
la  Corte -in  sintesi -ha  ritenuto  fondato  il  reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste  dall’art.  53  del  R.D.  n.  148  del  1931,  ma  ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società;
parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i  motivi  del  ricorso  possono  essere  come  di  seguito sintetizzati;
1.1. col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D. n.  148  del  1931,  deducendo  che,  ove  il  procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative  di  legge,  come  nel  caso  di  specie  di  radicale omissione  da  parte  della  datrice  di  lavoro  della  procedura
garantista prevista dall’art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa, il licenziamento ritenere radicalmente nullo in quanto ‘riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge’ con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970;
1.2. con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 300 del 1970, lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio  dei  fatti  posti  a  fondamento  del  provvedimento disciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato;
1.3. si  propone poi il  terzo  motivo  per  violazione  dell’art. 2729 c.c., assumendo ‘sia mancata la prova diretta dei fatti storici oggetto di valutazione disciplinare’;
1.4. sempre  nel  merito  dell’addebito  contestato,  il  quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c., degli artt. 41 e 42 R.D. n. 148 del 1931 e dell’art. 66 del CNL Autoferrotranvieri;
2. il primo motivo di ricorso è fondato;
come di recente ribadito da questa Corte: ‘In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. , in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970’ (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n.
17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte  si  rinvia  per  ogni  ulteriore  aspetto,  anche  ai  sensi dell’art. 118 disp. at t. c.p.c.);
l’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore assorbe  gli  altri,  in  quanto  l’interesse  di  chi  ricorre  è  già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame;
pertanto,  la  sentenza  impugnata  deve  essere  cassata  in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo  che  si  uniformerà  a  quanto  statuito,  regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  del  ricorso,  dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio