Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35061 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35061 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25750-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/03/2018 R.G.N. 195/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
Impiego pubblico Procedimento disciplinare Termini
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/10/2023
CC
la Corte d’Appello di Caltanissetta, per quel che qui rileva, ha respinto il motivo di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il capo della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa sede che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a NOME COGNOME della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per i giorni venti ed aveva dichiarato l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere disciplinare , per omesso rispetto del termine perentorio previsto per la conclusione del p rocedimento dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis ;
la Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che in data 29 aprile 2011 era pervenuto alla Direzione Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esposto con il quale era stato segnalato che il dipendente, in violazione dei suoi doveri di ufficio, aveva curato, dietro compenso, le formalità inerenti alla successione ereditaria apertasi a seguito del decesso di NOME COGNOME, coniuge della denunciante NOME COGNOME, ed aveva indotto il notaio a redigere un atto pubblico avente contenuto diverso rispetto all’accordo concluso dalle parti interessate;
il 1° giugno 2011 era stato conferito all’Audit Manager l’incarico della verifica preliminare RAGIONE_SOCIALE accuse mosse al dipendente, verifica che era stata avviata solo il 27 marzo 2012 ed era sfociata nella relazione inviata il 16 maggio 2012 all’Ufficio pe r i procedimenti disciplinari, che il successivo 28 maggio aveva avviato il procedimento con la contestazione dell’addebito;
l’audizione del dipendente, inizialmente fissata per il 5 luglio 2012, era stata differita al 3 settembre, a causa dell’impedimento, per ragioni di salute, dell’incolpato, ed il procedimento era stato definito il 26 ottobre 2012 con l’irrogazione della sanzione;
il giudice d’appello, pur dando atto dell’avvenuto rispetto da parte dell’UPD dei termini decadenziali che scandiscono il
procedimento dopo la trasmissione della notizia di infrazione, ha ritenuto che la decadenza fosse maturata, perché l’ente datore di lavoro aveva avuto conoscenza dei fatti di possibile rilievo disciplinare già al momento della ricezione dell’esposto ed aveva omesso di attivarsi con immediatezza e di informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione degli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
6. ha evidenziato che il dies a quo per la conclusione del procedimento decorre dalla data di prima acquisizione della notizia, anche qualora la stessa venga appresa non dal responsabile della struttura, bensì da qualsivoglia altra articolazione, perché, diversamente ragionando, il dipendente pubblico rimarrebbe esposto senza limiti temporali all’iniziativa disciplinare, che nella specie era stata ingiustificatamente ritardata, in quanto l’Audit interno aveva avviato le indagini preliminari a distanza di un anno dalla prima segnalazione; 7. per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difeso, con controricorso, NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e sostiene, in sintesi, che solo a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini condotte dall’Audit Manager, concluse con la relazione del 16 maggio 2012, l’UPD era stato posto in condiz ione di avviare e concludere il procedimento;
la ricorrente rileva che l’iniziativa disciplinare poteva essere assunta solo dopo la preliminare verifica della sua fondatezza, verifica che è posta anche a tutela del dipendente ed è finalizzata ad impedire l’avvio di procedimenti in relazione a notizie di infrazione che potrebbero rivelarsi manifestamente infondate o non riferibili alla fonte dalla quale apparentemente provengono;
aggiunge che l’obbligo della trasmissione all’UPD nel termine di cinque giorni, comunque non perentorio, sorge solo nei casi in cui l’illecito venga appreso dal responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato e, pertanto, quanto al termine finale, non assume alcun rilievo la notizia di infrazione pervenuta ad altre articolazioni dell’amministrazione;
2. il ricorso è fondato;
a partire da Cass. n. 20733 del 2015 questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini del decorso dei termini perentori fissati dall’art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell’amministrazione di appartenenza diverse dall’UPD e dalla struttura alla quale l’incolpato è assegnato;
infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall’azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l’ iter deve concludersi, richiedono necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del dies a quo , impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell’amministrazione;
è stato rimarcato al riguardo che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all ‘ iniziativa disciplinare, dall’altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta (cfr. in motivazione fra le tante Cass. n. 20730/2022, Cass. n. 16842/2019 nonché Cass. n. 8943/2023 che, richiamati detti principi, li ha estesi al dies a quo per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso);
2.1. è altresì consolidato l’orientamento secondo cui la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel testo applicabile ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017, valorizza anche la data di prima acquisizione della notizia di infrazione, presuppone l’acquisizione di una notizia ‘qualificata’ ed idonea a supportare l’apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18362/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito ( cfr. Cass. n. 22075/20 18 ed i richiami ivi contenuti);
ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» ( Cass. n. 33236/2022);
3. dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, si è discostata la Corte territoriale la quale, nel ritenere l’amministrazione decaduta dall’esercizio del potere disciplinare, da un lato ha erroneamente assunto quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine la data in cui era pervenuto ad un ufficio diverso dall’UPD e dalla struttura nella quale era incardinato il Duco l’esposto a firma della COGNOME, dall’altro non ha in alcun modo considerato la necessità di una preliminare verifica sulla fondatezza dell’esposto in parola ;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione;
non trova applicazione nella fattispecie l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2023