Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6991 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6024-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 249/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 146/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
PUBBLICO IMPIEGO
GIUDICATO PENALE
R.G.N. 6024/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
CC
NOME COGNOME è stato dipendente del Comune di Travagliato nel periodo dal 16.11.2006 al 20.7.2017, con qualifica di Agente di Polizia Locale. Il rapporto di lavoro è cessato a fronte di licenziamento senza preavviso intimato dal Comune con lettera del 20.7.2017, a seguito di procedimento disciplinare con il quale gli si contestava di avere indotto il Comandante del Corpo ad annullare in autotutela due verbali relativi a contravvenzioni stradali e di avere egli stesso direttamente annullato in autotutela tre verbali (condotte per le quali veniva sottoposto, altresì, a procedimento penale).
Il lavoratore impugnava il licenziamento in sede giudiziale (procedimento diverso dall’odierno) eccependo vizi procedurali e, nel merito, contestando di aver posto in essere i fatti addebitati. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano il ricors o, sul presupposto dell’infondatezza delle eccezioni procedurali e dell’asserita prova dell’imputabilità dei fatti contestati al ricorrente.
Il parallelo procedimento penale si concludeva con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello penale , per ‘non avere commesso il fatto’ rispetto a tutti i fatti contestati. Di conseguenza, il lavoratore formulava al Comune di Travagliato istanza di riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter del D.lgs. n. 165/2001. Il Comune comunicava di riaprire il procedimento disciplinare ma, allo stesso tempo, senza alcuna rinnovazione della contestazione con concessione di termine a difesa, confermava la sanzione del licenziamento. Il lavoratore, ritenendo il provvedimento di conferma del licenziamento gravemente illegittimo, poiché non preceduto da rituale riapertura del procedimento disciplinare mediante rinnovo della contestazione dell’addebito così come prescritto dagli artt. 55 bis e 55-ter del d.lgs. n.165/2001,
proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. (da cui l’odierno procedimento) chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento confermativo del licenziamento e la applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 L. 300/19.
Il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con condanna alle spese, affermando la correttezza dell’operato del Comune sul presupposto che il giudicato in sede giudiziale ‘non può essere inciso dalla pronuncia assolutoria’.
Anche la Corte di Appello di Brescia respingeva l’impugnazione confermando che, nel caso di specie, non sussisteva alcun obbligo per l’amministrazione di riapertura del procedimento disciplinare con rinnovo della contestazione, poiché la normativa richiamata non è applicabile allorquando sulla legittimità della sanzione sia intervenuta, come nel caso di specie, una sentenza civile passata in giudicato avente ad oggetto la legittimità del licenziamento disciplinare. Aggiungeva la Corte distrettuale che il diritto di difesa del COGNOME non era stato in alcun modo leso in sede disciplinare, perché la comunicazione con la quale il Comune rendeva noto di avere riaperto il procedimento e di avere confermato la sanzione conteneva l’espresso richiamo ai fatti contestati, in relazione ai quali il dipendente aveva ampiamento esercitato il proprio diritto di difesa, e perché nella fattispecie non spiegava efficacia vincolante il giudicato penale in quanto l’assoluzione era stata disposta ai sensi del 2° comma dell ‘art. 530 c.p.p. 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Travagliato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001, art. 2909 c.c. e art. 3 Cost. , ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente affermato che in presenza di giudicato civile sul licenziamento l’art. 55 ter non troverebbe applicazione.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2909 c.c. in relazione ai criteri di risoluzione delle antinomie, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove il ritenuto contrasto di norme è stato risolto mediante l’applicazione dell’art. 2909 c.c. e non dell’art. 55 ter.
Con il terzo motivo si formula istanza di rimessione alla Corte costituzionale ex art. 23 l. 87/1953, per violazione del principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost., laddove si ritenesse corretto non applicare l’art. 55 ter. In particolare, la violazione della norma costituzionale sussisterebbe, ad avviso del ricorrente, ove l’art. 55 ter fosse interpretato nei termini indicati nella sentenza impugnata, nel senso di non prevedere l’applicazione dell’istituto della riapertura del procedimento disciplinare in caso di assoluzione definitiva che intervenga successivamente al giudicato civile sulla legittimità del (primo e provvisorio) provvedimento disciplinare.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove si è ritenuto che, in ogni caso, l’omessa rinnovazione della contestazione con concessione del termine a difesa non abbia invalidato il provvedimento confermativo del licenziamento.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
5.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente.
I motivi di ricorso, invero, denunciano con chiarezza vizi di violazione e falsa applicazione riconducibili al comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non operando nella fattispecie il divieto di doppia conforme come eccepito dal Comune, limitato al solo vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di cui al comma 1, n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Inoltre, le censure svolgono considerazioni specifiche che censurano la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata che, oltre a ritenere inapplicabile l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, esclude che l’integrale omissione del procedimento prescritto dal comma 4 possa avere determinato la lesione del diritto di difesa.
5.2. Ciò premesso i primi due motivi di ricorso sono fondati alla luce del principio diritto enunciato recentemente da Cass. n. 6514/2025 secondo cui l’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, l’ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile.
Alla enunciazione del principio di diritto questa Corte è pervenuta sulla base del percorso argomentativo al quale si
rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., condiviso dal Collegio e qui ribadito.
Parimenti fondato è il quarto motivo, perché la norma è chiara nel richiedere l’esperimento di un nuovo procedimento disciplinare, sicché non si può ritenere, come ha fatto la sentenza impugnata, che la totale omissione dello stesso non abbia leso il diritto di difesa, tanto più che nella fattispecie non trova applicazione, ratione temporis , l’attuale formulazione dell’art. 55 bis, comma 9 ter, del citato d.lgs. n. 165/2001.
6.1. Non costituisce un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata quella inerente all’inapplicabilità dell’art. 653 c.p.p..
Ed invero, il principio affermato da questa Corte (Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023) secondo cui in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato, avrebbe potuto sorreggere l’applicazione della sanzione solo all’esito di una rituale rinnovazione del procedimento.
6.2. Al riguardo si osserva come in tutte le versioni succedutesi nel tempo è imposto il rispetto delle forme del procedimento di cui all’art. 55 ter, sicché non può essere ritenuta legittima la condotta tenuta dall’amministrazione che ha provveduto sull’istanza omettendo del tutto il procedimento medesimo .
Il testo originario dell’art. 55 ter prevedeva che :
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Il d.lgs. n. 75 del 2017 (inapplicabile alla fattispecie perché i fatti si riferiscono ad epoca antecedente l’entrata in vigore del nuovo testo normativo) ha riformulato la disposizione ed in particolare il comma 4 nei termini che seguono:
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale .
Orbene, in tutte le versioni succedutesi nel tempo è imposto il rispetto delle forme del procedimento di cui all’art. 55 bis, sicché non può essere ritenuta legittima la condotta tenuta dall’amministrazione che ha provveduto sull’istanza omettendo del tutto il procedimento medesimo.
In via conclusiva il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delle altre censure.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025 La Presidente NOME COGNOME