Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14003 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27161-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3022/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 2246/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27161/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
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che, con sentenza del 27 maggio 2019, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Pozzuoli presso il quale l’istante operava quale appartenente al Corpo RAGIONE_SOCIALE, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare irrogatagli RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni e la condanna del Comune alla restituzione dell’importo trattenuto in esecuzione RAGIONE_SOCIALE predetta sanzione;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità RAGIONE_SOCIALE sanzione per essere stata irrogata da soggetto incompetente, il Comandante del Corpo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, superiore gerarchico dell’istante e non dal l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, non potendo il primo esercitare direttamente l’azione disciplinare pur avendo assunto, su delega del Segretario Generale del Comune, l’incarico di dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, stante la ratio dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 volta a garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Pozzuoli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale stante la riconosciuta libertà dell’amministrazione, in base al comma 4 RAGIONE_SOCIALE norma invocata, di individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari anche quanto alla sua composizione e la mancata imposizione di un
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obbligo di astensione nel caso in cui la conduzione del procedimento disciplinare sia affidata ad un soggetto che contemporaneamente rivesta anche il ruolo di responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura cui è addetto l’incolpato;
che, con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale per non aver questa pronunziato circa il carattere inderogabile RAGIONE_SOCIALE norma sulla competenza all’azione disciplinare di cui all’art. 55 bi d.lgs. n. 165/2001;
che, con il terzo motivo, la nullità RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale è dedotta in relazione all’omessa motivazione circa la congruità RAGIONE_SOCIALE delega al Comandante del Corpo RAGIONE_SOCIALE polizia RAGIONE_SOCIALE da parte del Segretario Generale del Comune delle funzioni di responsabile nell’occasione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari in relazione all’incompatibilità di tale ufficio con il ruolo rivestito dal Segretario Generale di Responsabile del Servizio Anticorruzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2012 come interpretato dalla RAGIONE_SOCIALE;
che, con il quarto motivo, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza è prospettata per non aver la Corte territoriale pronunziato in ordine alla questione sollevata dal COGNOME e contestata dal Comune odierno ricorrente circa la configurabilità nella specie di un’ipotesi di conflitto di interessi implicante una astensione obbligatoria prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013;
che tutti gli esposti motivi possono essere esaminati insieme in quanto sono strettamente connessi e sono tutti volti a confutare il contrasto con i parametri normativi invocati dall’originario istante ai fini di sostenere l’irregolarità formale RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata, non essendo viceversa questa contestata nel merito e nella sua entità;
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che i motivi stessi appaiono meritevoli di accoglimento dovendo ritenersi l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, laddove assume il carattere lesivo RAGIONE_SOCIALE terzietà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, investito nella specie, data la gravità RAGIONE_SOCIALE misura sanzionatoria, RAGIONE_SOCIALE competenza all’azione disciplinare, l’affidamento RAGIONE_SOCIALE funzione, per delega del Segretario Generale del Comune, quale responsabile di quell’ufficio, al Comandante del Corpo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune in quanto responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura di appartenenza del lavoratore, desumendone il contrasto con la ratio RAGIONE_SOCIALE richiamata norma, ricondotta alla garanzia di quel principio, e la nullità RAGIONE_SOCIALE sanzione, atteso che, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 5317/2017 cui si richiama la stessa sentenza impugnata), ‘il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con l’imparzialità dell’organo giudicante che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed all’amministrazione potrebbe assicurare’;
che si deve, quindi, ammettere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la legittimità RAGIONE_SOCIALE delega da parte del dirigente responsabile dell’ufficio ad altro dirigente dell’ufficio, anche per una specifica fase, in quanto rientrante nei poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali in forza dell’art. 17, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. n 24828/2015) e va sottolineata l’inconfigurabilità di limiti alla stessa non essendo posto alcun obbligo di astensione nell’ipotesi in cui la conduzione del procedimento disciplinare sia affidata ad un soggetto che
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contemporaneamente rivesta anche il ruolo di responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura presso cui opera l’incolpato;
che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione
Così deciso in Roma nell ‘a dunanza camerale del 7 maggio 2024