Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32404 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32404 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
come rilevato nel decreto di fissazione dell’adunanza camerale la sentenza di cui in epigrafe reca un errore, che si evidenzia sulla base delle seguenti osservazioni:
in motivazione, dopo essersi ritenuta applicabile ratione temporis la formulazione dell’art. 55 -bis d. lgs. 165/2001 nella versione modificata dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge “Madia”) ed essersi esclusa qualsiasi portata decadenziale per il termine di trasmissione della notitia dalla Struttura all’U.P.D,, si afferma al punto 4.2 (in corsivo sottolineato le parti sul termine di chiusura del procedimento, che qui interessano ): ‘Ma errato è anche il ragionamento parimenti svolto dalla Corte territoriale -e censurato nei motivi -secondo cui si sarebbe avuta violazione anche dei termini per la contestazione e, soprattutto, per la conclusione del procedimento disciplinare . Non vi è infatti dubbio che il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia, vada calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura. Mentre, tuttavia, prima della menzionata riforma, il termine per la conclusione del procedimento aveva comunque decorrenza dalla conoscenza dell’illecito da parte del responsabile della struttura (art. 55-bis, co. 4, penultimo periodo), per effetto della riforma stessa, come detto qui applicabile, esso -della durata di centoventi giorni – decorre dalla contestazione dell’addebito da parte dell’UPD . Conseguentemente errato è l’essersi tout court ritenuta la violazione dei termini di contestazione -mai assistita da conseguenze decadenziali -e di conclusione del procedimento, rispetto a quest’ultimo caso, ora predicabile solo se l’eccedenza vi sia sulla base del calcolo con decorrenza dalla data della contestazione. Eccedenza nel caso di specie non verificatasi, essendo stata la contestazione spiccata il 2.3.2018 ed il
120 giorni
‘;
si è quindi rimessa alla Corte del rinvio la verifica del rispetto delle regole del procedimento, anche sotto il profilo della irrimediabile lesione dei diritti di difesa e si è enunciato il principio di diritto sull’unico profilo di novità, consistente nel dies a quo per la chiusura del procedimento, spostato dal momento dell’acquisizione della notitia in capo alla Struttura di appartenenza a quello della contestazione;
nel formulare tale principio di diritto si è poi tuttavia affermato che «Per effetto della nuova disciplina di cui alla cd. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente»;
tra l’argomentazione e la formulazione del principio vi è dunque una difformità, perché nel secondo si fa riferimento ad una decorrenza del termine di chiusura dalla ricezione da parte dell’UPD dalla segnalazione ad esso dell’illecito, mentre l’argomentazione aveva fatto riferimento alla data della contestazione;
si tratta tuttavia di un palese errore nella sintesi del principio, reso evidente dalla esatta indicazione, nell’argomentazione, delle date di riferimento e del fatto che la norma in quel frangente ritenuta applicabile è formulata esattamente nei termini di cui alla parte argomentativa;
non vi è dunque alcun vizio decisorio, ma solo un’erronea sintesi lessicale del principio, da riportare ad un mero errore materiale di espressione, da correggere nei termini di cui al dispositivo che segue;
visti gli artt. 391-bis e 287 ss. c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dispone apportarsi le seguenti correzioni alla sentenza n. 10284/2023 nella causa N.R.G. 20468/2021:
sostituzione, a pag. 7, rigo 8, delle parole ‘ricevuto la segnalazione’ con le parole ‘effettuato la contestazione’ e d a pag. 7, rigo 9, delle parole ‘di quella trasmissione’ con le parole ‘della comunicazione dell’illecito all’u.p.d.’ .
Manda alla Cancelleria di annotare le correzioni sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.9.2023.