Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 320 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25284-2021 proposto da:
CNPADC 80021670585, in persona delL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende; No”
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il diritto di NOME NOME riliquidato il trattamento pensionistico – maturato 1’01.04.2006 – ne risultante dall’applicazione della normativa anteriore all’introduzione di mo (in pejus) al Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE approvat D.I. 14.07.2004, con conseguente condanna della stessa alla corresponsion differenze economiche;
la Corte di merito, in sostanza, richiamando la pronuncia delle Sezioni 17742 del 2015, ha ribadito l’intangibilità del principio del pro rata in relazione a tutti i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente all’1.01.2007 – qu oggetto del giudizio – ritenendo per essi applicabile la normativa p all’entrata in vigore del Regolamento, così come modificato, in senso peggi dall’art.1 comma 763 della I. n. 296 del 2006, così come interpretata d comma 488, della L. n. 147 del 2013;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo;
NOME COGNOME ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da su memoria;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in c consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; viola 10 ed art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CN violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e suc:cessive modif integrazioni; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazion 132, Cod. Proc. Civ. e dell’art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.)”, per ave d’appello, interpretato erroneamente le norme in epigrafe avendo ritenuto le principio del pro rata l’applicazione del criterio di calcolo introdotto dal regolam
disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE ad un trattamento pensionistico quale quello riconosciuto a NOME COGNOME, maturato antecedentemente all’1.01.2007;
il motivo è infondato;
questa Corte si è già pronunciata sulla questione posta dall’odierna ricorrente, co una decisione assunta a Sezioni Unite, ove si afferma testualmente che “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della I. n. 3 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della I. n. 296 del 2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della I. n. del 2013″ (Sez. Un. n. 17742 del 2015);
la decisione gravata ha dato corretta attuazione al principio affermato da Sezioni Unite, al quale va, anche nel caso in esame, data continuità, con l conseguenza che l’odierno ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguon soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese d giudizio di legittimità in RAGIONE_SOCIALE del controricorrente, che liquida in Euro 20 esborsi, Euro 2.800 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali ne misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteri importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022