Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5860 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5860 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 8166-2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 919 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 31 ottobre 2024 (R.G.N. 698/2024).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/11/2025
giurisdizione Determinazione della pensione di vecchiaia dei RAGIONE_SOCIALE. Applicazione del pro rata . Prescrizione.
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, RAGIONE_SOCIALE) contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto il ricorso del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e, per quanto in questa sede ancora rileva, aveva accertato il diritto del ricorrente di percepire la quota retributiva della pensione di vecchiaia, erogata a decorrere dal primo luglio 2005, secondo la disciplina anteriore al Regolamento approvato il 14 luglio 2004.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta, anzitutto, che non trovano applicazione le modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva, che dev’essere liquidata secondo la media reddituale degli ultimi quindici anni, in quanto si tratta di pensione con decorrenza anteriore al gennaio 2007.
1.2. -In secondo luogo, dev’essere disattesa l’eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. ha quale presupposto indefettibile la liquidità e l’esigibilità del credito, presupposto che, nella specie, non si riscontra.
1.3. -Quanto agli accessori del credito, sono regolati dall’art. 442 cod. proc. civ. e non dall’art. 16 della legge n. 412 del 1991, in virtù della natura privatistica della RAGIONE_SOCIALE.
-La RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale .
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione agli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di merito avrebbe errato nell’imputare una violazione del pro rata alle previsioni regolamentari, che condurrebbero all’attribuzione di un trattamento pensionistico composto da due quote: l’una relativa alle an nualità maturate prima del 2004, l’altra concernente le annualità successive. L’ampliamento del numero di annualità da prendere in considerazione non inciderebbe sul metodo di calcolo reddituale delle annualità maturate prima del 2004, che non sarebbero assoggettate alla disciplina introdotta nel 2004, ma a quella previgente. Il principio del pro rata , pertanto, sarebbe pienamente salvaguardato.
1.1. -La doglianza non coglie nel segno.
1.2. -I giudici d’appello (pagine 5 e seguenti della pronuncia impugnata) hanno rettamente inteso e applicato i princìpi enunciati da questa Corte in una vicenda non dissimile (Cass., sez. lav., 29 agosto 2023, n. 25382), contraddistinta da un trattamento pensionistico corrisposto a far data dal luglio 2005 e dal medesimo tema controverso: l’ampliamento delle annualità rilevanti nella determinazione della quota di pensione computata secondo il metodo reddituale, sulla scorta delle innovazioni introdotte nel 2004.
Questa Corte ha puntualizzato che il principio del pro rata ha valenza generale e opera anche in riferimento alle modifiche deteriori dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, come le modifiche inerenti all’estensione della media dei redditi professionali da prendere in considerazione (Cass., sez. lav., 6 novembre 2018, n. 28253).
Occorre, pertanto, ribadire che «la risposta non può che essere coerente con il principio espresso da Cass. S.U. n. 17742 del 2015, cit., e costantemente riaffermato da questa Corte, secondo cui, per i trattamenti maturati prima del 1°.1.2007, il parametro di riferimento del criterio del pro rata è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sicché non possono trovare applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell ‘ attenuazione del principio stesso introdotta dalla riformulazione dell’art. 3, comma 12, cit., disposta dall ‘ art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006, come interpretato dall ‘ art. 1, comma 488, l. n. 147/2013» (ordinanza n. 25382 del 2023, cit., pagine 3 e 4 del Considerato ).
Da tali princìpi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, il ricorso e la memoria illustrativa non inducono a discostarsi.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), in via gradata, la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver violato gli artt. 2943 e 2948 cod. civ., l’art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, l’art. 47 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l’art. 1282 cod. civ. e l’art. 112 cod. proc. civ.
I giudici d’appello avrebbero erroneamente applicato al caso di specie la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale sancita dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., che ben si attaglierebbe a un credito agevolmente determinabile «sulla base di semplici calcoli aritmetici» (pagina 19 del ricorso per cassazione).
2.1. -Neppure tale censura può essere accolta.
2.2. -Per costante giurisprudenza di questa Corte, che resiste alle obiezioni mosse nel ricorso e nella memoria illustrativa, in materia dei trattamenti erogati dagli enti previdenziali privatizzati la prescrizione quinquennale richiede la liquidità e l’esigibilità del credito, che
dev’essere posto a disposizione dell’assicurato. Quando, come avviene nel caso di specie, sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ . (Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742).
A tali princìpi si è uniformata la pronuncia d’appello (pagine 9 e 10), senza prestare il fianco alle censure della ricorrente.
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione dell’art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 1224 cod. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver applicato la «norma eccezionale» dell’art. 16 della legge n. 412 del 1991, che presupporrebbe una domanda amministrativa e un ente che «che non conclude tempestivamente il procedimento avviato dalla domanda amministrativa dell’interessato » (pagina 21 del ricorso per cassazione).
3.1. -Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
3.2. -La censura muove dal presupposto che la Corte di merito abbia applicato la disciplina dettata dall’art. 16 della legge n. 412 del 1991 e che tale disciplina non sia conferente, in quanto ‘eccezionale’ (pagine 20 e 21 del ricorso).
Tali argomenti, ribaditi anche nella memoria illustrativa (pagina 8), sono avulsi dalla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ex professo esclude l’applicabilità della normativa menzionata nel ricorso (pagina 10 della pronuncia d’appello) e sussume la fattispecie nelle diverse coordinate dell’art. 442 cod. proc. civ., secondo un inquadramento che il motivo non confuta in maniera adeguata e pertinente.
-Il ricorso dev’essere dunque, nel suo complesso, respinto.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e
dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.
6. -Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente , con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 26 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME