Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2677 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2677 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27039-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 91/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 133/2024 della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accertato il diritto di NOME COGNOME, commercialista ammesso alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 febbraio 2006, alla riliquidazione della pensione prendendo come riferimento per la determinazione della base pensionabile la media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni anteriori all’anno 2003 in luogo dei 20 considerati dalla RAGIONE_SOCIALE, condannandola a versare gli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
A seguito di richiesta di decisione depositata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il Collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.2 del d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, dell a legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, anche in relazione e combinato disposto all’art. 10, comma 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, laddove la sentenza ha
ritenuto l’inapplicabilità del Regolamento alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007.
In subordine, deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell’art.2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell’art. 3 e 38 Cost., per aver la sentenza rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo -che verte sull’applicazione del principio del pro rata ad un trattamento pensionistico decorrente da febbraio 2006 -è manifestamente infondato come già più volte ricordato da questa Corte in precedenti cui va data continuità, alla stregua di Cass. SU n. 17742/2015 (poi seguita da Cass. SU n. 18136/2015 e, ex multis , da Cass. n. 24616/2018, n. 31454/2021, n. 6133/2022, n. 25385/2023, n.23577/2024, n.23266/2024): in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994 per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, legge 335/95 e non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti adottati dagli Enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata a seguito della rimodulazione dei cui all’art. 1, comma 763, della legge n.296/2006 come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge n.147/2013.
Come evidenziato in Cass. 6133/2022, «le Sezioni Unite, con la pronuncia del 16 settembre 2015, nr. 18136 hanno precisato che «in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (…),
la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del “pro rata”, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine»; 17. si osserva come si sia consolidato il principio secondo cui l’art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 ha sostituito il concetto del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al «rispetto del principio del pro rata» (vecchia formulazione), ma a tenere «presente il principio del pro rata» nonchè «i criteri di gradualità e di equità fra generazioni» (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. nr. 296; 18. in tal modo, il criterio del pro rata è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla RAGIONE_SOCIALE, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995 (tra le
tante, v. Cass. 18 aprile 2011 n. 8847, 7 marzo 2012 n. 3613 e 30 luglio 2012 n. 13607, 14 febbraio 2014 nn. 3514 e 3520 richiamate da Cass. SS.UU. n. 17742 del 2015 e n. 18136 del 2015); 19. l’ultimo periodo del cit. comma 763, per il quale «Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge», non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del «rispetto del principio del pro rata», ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente».
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata, si è uniformata a detti principi.
Parimenti è a dirsi in relazione al secondo motivo, concernente il regime prescrizionale. Va richiamato, anche in questo caso, l’orientamento di legittimità formatosi sul punto. Si legge in Cass. 31527/2022 che «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, …, l’orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita
dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ.».
Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31641/2022, n.31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nelle occasioni in cui questa Corte si è in passato pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato ed il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale ti pica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n. 27947/23).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario; condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2500,00;
condanna parte ricorrente a pagare €2500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME